Mercoledì, 30-10-2024
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Contesto

L'informatizzazione favorisce l'accesso alle informazioni, ai servizi ed alle attività degli Enti pubblici e privati, promuove la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e la partecipazione a questa da parte dei singoli cittadini,  degli associati e delle imprese. Attiva, altresì, processi di ascolto finalizzati alla individuazione dei bisogni e al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni concorrendo all'attuazione dell'obbligo di semplificazione degli atti e dei procedimenti amministrativi.  

L'ANIPA - Associazione Nazionale Informatici Pubblica Amministrazione - costituita nel 1991 su iniziativa di alcuni dipendenti del Ministero del Tesoro, di Grazia e Giustizia, dei Beni Culturali e dei Lavori Pubblici,  si propone di disciplinare, valorizzare e far riconoscere le diverse professionalità informatiche che operano da anni all'interno delle Amministrazioni pubbliche e del settore privato. Nel tempo l'attività di salvaguardia delle figure informatiche si è estesa in tutti i settori pubblici e privati.

L'Associazione si prefigge in particolare i seguenti obiettivi:

a.       Identificazione dell'area professionale informatica;

b.       Ridefinizione dei profili professionali informatici;

c.       Aggiornamento professionale costante;

d.       Tutela della salute con particolare riguardo alle malattie professionali;

e.       Riconoscimento dell'Associazione Professionale.


 

Il Codice deontologico degli informatici

Articolo 1

Principi Generali

1.      Il Codice deontologico è un codice etico e di comportamento cui hanno l'obbligo di attenersi coloro che fanno parte dell'Associazione.

2.      Iscrivendosi all'Associazione ogni associato si impegna al rispetto del Codice deontologico e si rende garante, sia nei confronti dell'Associazione sia degli altri associati, che il proprio comportamento sia conforme ai principi del Codice stesso.

3.      Gli associati sono obbligati a sottoporsi al giudizio dei competenti organi associativi per la valutazione dei comportamenti da essi posti in essere qualora fossero ritenuti in contrasto con i principi enunciati, accettandone le relative decisioni. 

Articolo 2

Serietà e Correttezza

1.      Gli associati sono tenuti ad esplicare la propria attività con serietà e correttezza nonché a comportarsi secondo il proprio giudizio professionale, evitando azioni o omissioni che compromettano queste responsabilità.

2.      Rispetteranno, inoltre, la competenza, le valutazioni e l'autorità della comunità professionale e scientifica.

3.      Gli associati si impegnano ad evitare di fornire servizi professionali a committenti quando tali servizi siano contrari alle norme vigenti e/o al Codice deontologico.

4.      Gli associati, infine, si impegnano ad evitare ogni forma di discriminazione e ogni abuso del loro ruolo professionale per la soddisfazione di un interesse strettamente personale.

5.      Gli associati, altresì, devono mantenere alta la dignità della professione di informatico sforzandosi in ogni modo di evitare anche il minimo sospetto di disonestà, frode, inganno o condotta non professionale.

Articolo 3

Dovere di Informazione

1.      Gli associati si impegnano, altresì, ad informare i potenziali committenti delle eventuali responsabilità verso terzi e verso l'interesse collettivo per le attività che intendono svolgere.

2.      Gli associati provvederanno ad accettare esclusivamente compiti nella propria area di competenza ed alla portata delle proprie effettive capacità professionali indirizzando, dove è possibile, potenziali committenti verso altri professionisti con competenze specifiche quando necessario, nel miglior interesse dei committenti e della società in genere.

Articolo 4

Statuto dell'Associazione

1.      Gli associati sono tenuti, altresì, ad agire nel rispetto dello Statuto Associativo, ed i successivi Regolamenti attuativi nonché le disposizioni dettate dal Consiglio Direttivo Nazionale, uniformando la propria attività agli scopi in essi enunciati ed adeguandosi ad ogni altra iniziativa assunta a tal fine dall'Associazione.

Articolo 5

Visibilità

1.      Gli associati devono tenere comportamenti tali da non danneggiare, screditare o altrimenti compromettere l'immagine dell'Associazione e degli altri associati.

2.      Gli associati sono liberi di esprimere le proprie opinioni, anche se in contrasto con quelle di altri associati, ma sono tenuti a non denigrare questi ultimi o il loro operato, con annunci, articoli, interviste o in qualsiasi altra forma.

Articolo 6

Esattezza e veridicità delle informazioni

1.      Gli associati devono comunicare all'Associazione, in forma esatta e veritiera, tutti i dati relativi alla propria attività professionale, anche ai fini della certificazione delle competenze.

2.      L'Associazione garantirà la massima riservatezza per le informazioni che gli associati forniranno, fatte salve le informazioni che sono richieste con finalità di diffusione agli altri associati o all'esterno.

Articolo 7

Leale Concorrenza

1.      La libera concorrenza fra gli associati, in particolare quelli appartenenti al settore privato, deve svolgersi in forma corretta e basarsi esclusivamente su elementi reali quali:

a.      la competenza professionale,

b.      l'esperienza,

c.      la natura e la consistenza dei servizi offerti,

d.      la congruità della remunerazione in relazione ai servizi offerti,

2.      Il ricorso ad ogni diversa forma di persuasione o incentivazione nei confronti degli utenti è da ritenersi scorretto e contrario allo spirito associativo.

Articolo 8

Compensi

1.      La giusta remunerazione è l'elemento fondamentale che assicura la qualità dei servizi offerti e l'indispensabile professionalità.

2.      Il compenso è riconosciuto come l'elemento portante che regola i rapporti fra associati e datori di lavoro.

3.      L'applicazione del giusto compenso e la difesa della sua integrità costituiscono principi fondamentali da ribadire a salvaguardia delle professionalità del settore, anche sulla base di quanto stabilito dai C.C.N.L. di settore.

4.      Gli associati sono obbligati a rifiutare compensi o premi di ogni sorta che mirino ad influenzare le proprie valutazioni professionali nonché di consentire ad un committente di distorcere la propria valutazione.

Articolo 9

Segretezza e diritti fondamentali

1.      Gli associati hanno l'obbligo di non divulgare dati risultanti dalla propria attività professionale, se non autorizzati dal committente, nonché di utilizzare dati riservati per trarne vantaggio personale o di terze parti.

2.      Gli associati garantiscono l'integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a loro disposizione su qualsiasi supporto siano essi contenuti.

Articolo 10

Privacy

1.      Gli associati si obbligano a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali appresi nell'esercizio della propria attività ed osservano tale obbligo anche dopo la cessazione del rapporto lavorativo nell'ambito del quale li hanno acquisiti.

2.      Gli associati promuovono l'adozione di linee guida, di norme regolamentari, nonché di adeguate misure organizzative, da parte dell'Amministrazione e/o dell'ente di riferimento tali da garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei principi e delle regole fissate dalla legislazione vigente.

Articolo 11

Formazione

1.      Gli associati sono tenuti a partecipare, presso l'Associazione o presso altre strutture all'uopo preposte, a corsi di formazione e/o aggiornamento al fine di essere costantemente informati sulle evoluzioni tecnologiche delle attività che svolgono.

2.      Qualora i corsi siano seguiti presso altre strutture gli associati sono tenuti, a conclusione del corso, a comunicare all'Associazione i dati relativi al corso effettuato ed ai risultati conseguiti.

3.      L'Associazione potrà procedere a verifiche della professionalità acquisita dagli associati anche ai fini della certificazione delle competenze.

Articolo 12

Standard di qualità

1.       Nello svolgimento della propria attività gli associati dovranno attenersi agli standards di qualità che saranno stabiliti dalle norme vigenti e/o quelli che saranno determinati dall'Associazione.

 

 Comportamenti contrari al Codice - Procedimenti e  sanzioni

 

Articolo 13

Procedimenti

1.      In caso di segnalazione di comportamenti lesivi del Codice deontologico da parte di un associato, il Consiglio Direttivo Nazionale invia gli atti al Collegio dei Probiviri (art. 18 dello statuto ANIPA).

2.      Il Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla sua costituzione, provvede ad acquisire tutta la documentazione necessaria nonché a convocare le parti interessate per approfondimenti, confronti, memorie, difesa, etc....

3.      Conclusa la fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri, riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale sull'attività svolta e sulle conclusioni a cui è pervenuta.

Articolo 14

Sanzioni

1.      A fronte del giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri indicato nell'articolo precedente, il Consiglio Direttivo Nazionale procede a norma dell'art. 8 dello Statuto ANIPA e può comminare, sulla base della gravità del comportamento accertato e sulla eventuale protrarsi nel tempo:

a.      Censura scritta;

b.      Sanzione pecuniaria;

c.      Sospensione;

d.      Espulsione.

 
 
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